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Statuto

Articolo 1: Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Teatro G. Borgatti", con sede in Cento.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o altre attività patrimoniali.

Articolo 2: Scopi

La Fondazione persegue finalità di sviluppo, qualificazione e divulgazione dell'arte e della cultura, mediante la promozione, il sostegno e la gestione di attività teatrali, eventi, iniziative e progetti, nonché di siti e patrimoni turistico culturali.

Svolge attività teatrale articolata nelle stagioni concertistiche, liriche, di balletto, di prosa e ogni altra iniziativa che possa ricondursi a rappresentazione teatrale, promuovendo inoltre iniziative di formazione ed informazione del pubblico, compresa la scuola.

Provvede alla programmazione degli spettacoli, con riferimento al mercato nazionale ed internazionale e può esplicare la propria attività attraverso produzioni o coproduzioni.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, intende l'accordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

Articolo 3: Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere ogni negozio giuridico consentito dalla legge.

Potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che siano comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
  4. partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

Articolo 5: Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di settembre l'Assemblea approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e ai partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.
Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.
Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
È vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7: Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Articolo 8: Fondatore originario e Fondatori aderenti

E' Fondatore originario il Comune di Cento, che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori aderenti, successivamente alla costituzione, i soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori.

Articolo 9: Sostenitori

Possono divenire Sostenitori tutti i soggetti, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennalì, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori, ovvero con un'attività, anche personale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori potrà determinare, con proprio regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente corrisposto.

Articolo 10: Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori decide, con la maggioranza assoluta dei voti, l'esclusione di Fondatori aderenti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

I Fondatori aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.
Coloro che abbiano receduto, o che siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della fondazione.
Il Fondatore originario non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Articolo 12: Requisiti soggettivi

I componenti degli organi della Fondazione sono scelti tra persone di piena capacità civile.

Non possono far parte degli organi di cui all'art. 11

  1. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
  2. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, L. 55/1990 lett. a) b) c) d) e f).

I componenti degli organi della Fondazione qualora in qualunque momento perdano i requisiti di cui al presente articolo, decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, personalmente o per conto di parenti fino al terzo grado ovvero di terzi (ivi comprese le società di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione, pena la decadenza dalla carica.

Articolo 13: Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a sette membri.

La composizione sarà la seguente:

Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri nominati dal Fondatore originario.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere rinominati. I membri del Consiglio di amministrazione scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del consiglio di amministrazione nominati dal Sindaco cessano dalla carica a causa dello scadere del mandato elettivo. La cessazione ha effetto dalla loro sostituzione e sino a quel momento operano con pienezza di poteri.

Qualora, prima della scadenza, vengano meno uno o più amministratori, questi vengono sostituiti dai soggetti che li avevano nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio.

La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di consigliere del Comune di Cento.
Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione compete il rimborso delle spese sostenute per la carica nonché un compenso stabilito dal Consiglio stesso.

In ogni caso il compenso del Presidente non potrà superare il 45% (quarantacinque per cento) dell'indennità prevista per il Sindaco del Comune di Cento ed il compenso dei consiglieri non potrà superare l'importo del gettone di presenza corrisposto a seduta previsto per i consiglieri comunali.

Il Consiglio di amministrazione può delegare particolari poteri al Presidente o ad alcuni dei suoi componenti, determinando i limiti e modalità della delega.

Articolo 14: Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; esso compie le operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi fondativi.

In particolare provvede a:

Articolo 15: Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal VicePresidente di cui al successivo art.16. In caso d'assenza anche del VicePresidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 16: Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente nomina un Vice Presidente, designato tra gli altri consiglieri, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. Il Presidente può in ogni caso delegare singoli compiti al Vice Presidente designato.
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti dì collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 17: Assemblea

L'Assemblea della Fondazione è composta dal Fondatore originario, dai Fondatori aderenti e dai Sostenitori, che hanno tutti diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea stessa.

Oltre al Fondatore originario hanno diritto di voto i Fondatori aderenti in regola con gli obblighi contributivi derivanti dalla loro qualifica.

Ai Fondatori tutti spetta un voto ogni 1.000 (mille) euro di contributi versati al fondo di dotazione.

Al Fondatore originario spetta, in ogni caso un numero di voti pari alla metà dei voti complessivi.

Articolo 18: Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e sì riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'assemblea, a maggioranza, può adottare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i Fondatori aderenti, ai Sostenitori e al Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere inviato per raccomandata A.R. almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti salvo quelle concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, che sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Fondatore originario.

Articolo 19: Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea compete:

Articolo 20: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili ed estranee ai componenti del Consiglio.
I Revisori vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta della contabilità ed esaminano le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, predisponendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

Essi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per due volte.

Articolo 21: Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono nominati dal Consiglio di amministrazione in numero di tre effettivi più due supplenti; durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per una sola volta.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione e con quella di Revisore.

Per la carica di Probiviro non è previsto nessun compenso né rimborso spese, in relazione al mandato conferito.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso di un membro della Fondazione, su controversie interne alla stessa; il lodo arbitrale è inappellabile.

Articolo 22: Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione assembleare, sentito l'organismo di controllo, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, oppure a fini dì pubblica utilità.

Articolo 23: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 24: Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.
F.TO FLAVIO TUZET
F.TO GIANCARLO MANDRIOLI

F.TO EDEN TASSINARI

F.TO MARINELLA MANDERIOLI
F.TO SANDRO TIRINI

F.TO VINCENZO ENNIO ESPOSITO

F.TO DONATELLA VANNINI

F.TO SERGIO SPERA

F.TO ROBERTO SPERA

F.TO DENISE FRAPICCINI TESTIMONE

F.TO MARIAGRAZIA LOLLI TESTE

F.TO ALBERTO FORTE NOTAIO